Concessioni balneari: le novità a seguito del DDL concorrenza

Per il Disegno di Legge Concorrenza, presentato in Parlamento al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si inserisce all’interno del programma Next Generation EU), i prossimi giorni saranno cruciali in vista della definiva approvazione alla Camera dei Deputati e al Senato.
Tra i principali temi di cui si occupa il D.D.L. Concorrenza vi è la riforma della disciplina delle concessioni balneari, che rientra tra le riforme che il Governo intende attuare (vi sono anche liberalizzazione del trasporto pubblico non di linea [taxi], lo stop alle procedure ad evidenza pubblica nel settore dei trasporti locali).
Occorre ricordare che il settore delle concessioni balneari ha subìto una forte spinta ad una generale riforma a seguito della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18/2021, che ha di fatto smantellato la proroga automatica delle concessioni oltre il 31 dicembre 2023 (termine prorogabile solamente fino al 31 dicembre 2023).
Tra le principali modifiche in tema di concessioni balneari vi sono:
– Proroga al 31 dicembre 2023, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, delle concessioni balneari;
– Delega al governo per l’adozione dei decreti legislativi per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di concessioni balneari;
Si prevede, quindi, la cessazione – senza alcun ulteriore effetto – delle concessioni balneari di cui sono attualmente titolari le imprese che svolgono attività turistica-ricettiva.

Pertanto, una volta approvato il testo definitivo del progetto di legge, a seguito dell’adozione del decreto legislativo – cui seguiranno i decreti attuativi – sarà compito delle Amministrazioni attuare le disposizioni ivi contenute.
Ma cosa dovranno fare i gestori di stabilimenti balneari per continuare a esercitare l’attività imprenditoriale?
Vediamo insieme le novità della riforma e le ragioni del no degli operatori del settore.
Un primo importante risvolto sarà lo svolgimento da parte della P.A. (in particolare, i Comuni) di procedure ad evidenza pubblica, che dovranno comunque tener conto degli investimenti già effettuati dagli operatori privati: una volta pubblicati i bandi di gara, gli imprenditori dovranno presentare regolare domanda di partecipazione corredata dalla documentazione richiesta dall’Amministrazione.
Inoltre, la P.A. dovrà – nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento – garantire la massima partecipazione alla procedura selettiva, garantendo l’informazione dell’avvio della procedura con congruo anticipo.
Quelle sopra riportate sono le principali indicazioni espresse dal legislatore.
Il Governo dovrà ora affrontare la problematica di eventuali indennizzi per gli operatori che hanno effettuato importanti investimenti.
La questione è spinosa, dato che gli operatori del settore, facendo affidamento sulla concessione pro futuro (in precedenza la durata della concessione era di sei anni), potrebbero ritrovarsi a subire un pregiudizio economico per gli investimenti già effettuati.
Roma, 27 luglio 2022.
Avv. Valerio Impellizzeri

Eredità digitale: è possibile accedere agli account del congiunto defunto?

La società moderna è sempre più caratterizzata dalla digitalizzazione di ogni aspetto della vita quotidiana: ogni singola attività giornaliera richiede ormai la creazione di account internet che consentono di accedere a profili bancari, assicurativi e finanche di trading on-line.

Con la continua creazione di identità digitali la definizione di “dati personali” si è ormai allargata sino a ricomprendere, oltre alle informazioni che riguardano ciascuno cittadino, anche i dati di natura elettronica, come gli account di posta elettronica, le password dei social network e finanche le autorizzazioni all’accesso ai Cloud ove vengono conservate informazioni di ogni natura.

Accade sovente che i colossi del web come Facebook, Apple e WhatsApp richiedano – nell’ipotesi di eventi gravi che occorrono ai titolari dei profili internet – un’espressa autorizzazione per accedere agli account internet del soggetto defunto.

Sebbene il Garante della Privacy avesse già riconosciuto il diritto degli eredi ad accedere ai dati personali di natura bancaria, ad oggi non era certo il diritto di ad acquisire gli account, con relative password, dei profili internet di un soggetto colpito da grave malattia invalidante o addirittura deceduto.

Difatti, la normativa italiana in materia di dati personali, come modificata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, consente ai soggetti che agiscono nell’interesse del defunto, per ragioni familiari, di esercitare il diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione (diritto all’oblio), ma alcun riferimento vi è in ordine al diritto di acquisire password o dati digitali.

Invece, con una recentissima sentenza il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto della moglie ad avere accesso agli account internet del marito defunto per consentirle di acquisire foto e video del marito, nonché sue eventuali dichiarazioni di ultime volontà.

A seguito della detta sentenza, considerata la rilevanza e l’attualità della questione trattata, si auspica un ulteriore intervento normativo da parte del legislatore europeo o italiano, per la disciplina di dettaglio, fermo restando che il bilanciamento del diritto alla riservatezza con quello alla base della richiesta di accesso ai dati dell’identità digitale non può prescindere da un’attenta valutazione in sede giurisdizionale.

Roma, 10 luglio 2022

Avv. Valerio Impellizzeri