Il mobbing nel pubblico impiego: peculiarità del processo amministrativo

Il fenomeno del mobbing, oltre che nell’ambito del lavoro privato, è presente e diffuso anche nel settore del pubblico impiego, ove è la Pubblica Amministrazione a ricoprire il ruolo di datore di lavoro.

Infatti, avviene sovente che la P.A., anziché porre in essere atti volti a garantire l’interesse pubblico, adotti provvedimenti contrari alla normale gestione del proprio personale, addivenendo alla lesione del bene della vita costituito dal regolare svolgimento del rapporto di lavoro.

La condotta che integra la fattispecie di mobbing nel rapporto di lavoro tra dipendente pubblico e Amministrazione è caratterizzata dai seguenti elementi: a) molteplicità di comportamenti aventi carattere persecutorio; b) evento lesivo della salute o della personalità del dipendente pubblico; c) nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’intento persecutorio (elemento soggettivo).

I sopra detti elementi devono tutti coesistere affinché vi sia un comportamento mobizzante: la sussistenza di condotte persecutorie e discriminatorie deve risultare da più provvedimenti (o comportamenti) che integrano un disegno volto alla dequalificazione o emarginazione del lavoratore.

Al fine di inquadrare il regime di responsabilità del datore di lavoro occorre far riferimento alla norma di cui all’art. 2087 del Codice Civile, la quale non rappresenta un’ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché deve essere provato il danno subito dal lavoratore.

Il mobbing nel pubblico impiego: peculiarità del processo amministrativo

Invero, l’impiegato pubblico che lamenta una condotta persecutoria nei propri confronti è tenuto a provare, con specifiche e puntuali allegazioni, la sussistenza di un complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione diretto nei confronti dello stesso (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4135/2013).

Proprio con riferimento al pubblico impiego, la giurisprudenza amministrativa ha fornito importanti precisazioni affinché si addivenga al risarcimento del danno a seguito di condotte mobizzanti.

Difatti, recentissima sentenza del TAR Lombardia ha previsto che “la domanda di risarcimento dei danni discendenti da illecito demansionamento e mobbing non può essere accolta qualora il lavoratore non abbia tempestivamente impugnato i provvedimenti organizzativi, ritenuti illegittimi ed adottati dall’Amministrazione nell’ambito della sua attività gestionale, da cui è derivata l’asserita modifica peggiorativa del rapporto di lavoro (…) il pubblico dipendente è tenuto a reagire prontamente contro gli ordini illegittimi, compresi quelli che ledono le sue prerogative professionali, giacché il metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro – che giustifica la mancata immediata reazione – è tipico dei rapporti senza stabilità(TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 536 del 23 marzo 2020).

Ne discende che il pubblico dipendente è tenuto ad impugnare tutti i provvedimenti immediatamente lesivi adottati dall’Amministrazione nei propri confronti, dinnanzi al giudice competente (Giudice Amministrativo o Giudice del Lavoro), facendosi anche carico dell’aggravio di costi che tale attività processuale comporta. Si attende pertanto una pronuncia del Consiglio di Stato che faccia chiarezza sul tema, tenuto conto che tale specificità potrebbe risultare assai gravosa per il lavoratore dal punto di vista processuale, poiché quest’ultimo, oltre alla sopra detta attività impugnatoria, è tenuto a fornire la prova dell’attività persecutoria subìta.

Avvocato Impellizzeri Valerio

Roma 30/03/2020