Il ricorso gerarchico in materia militare

Il ricorso gerarchico è stato sino all’inizio degli anni ‘70 un efficace strumento di tutela utilizzato per la contestazione – in via amministrativa – di innumerevoli provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione.

Con l’entrata in vigore della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (c.d. Legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali), la regola secondo cui l’esaurimento dei ricorsi amministrativi ordinari costituiva il presupposto per adire gli organi giurisdizionali è stata definitivamente superata, secondo quanto disposto dall’art. 20 della Legge medesima.

Attualmente l’utilizzo del procedimento per ricorso gerarchico è limitato ad un esiguo numero di settori giudiziali: in particolare, una materia di rilievo nella quale tale strumento risulta di fondamentale importanza è quella militare, ove la proposizione del ricorso gerarchico costituisce condizione per l’esercizio della successiva azione dinnanzi al TAR competente, ovvero per l’avvio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In particolare, il previo avvio del ricorso gerarchico è necessario per la contestazione delle sanzioni disciplinari di corpo inflitte al militare (richiami, consegna e consegna di rigore).

Il ricorso gerarchico in materia militare

Difatti, l’art. 1363 del D.Lgs. 66/2010 (c.d. “Codice dell’Ordinamento Militare”) stabilisce che “avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso”.

La norma richiamata, dunque, prevede l’obbligo per il militare di attivare anticipatamente il rimedio del ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 1199/1971: in ordine alla contestazione delle sanzioni disciplinari, la proposizione del ricorso gerarchico costituisce onere imprescindibile per il titolare di una posizione giuridica tutelata, pena l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale.

È bene precisare che il militare che ha attivato il procedimento per ricorso gerarchico, decorsi novanta giorni dalla notifica del ricorso, potrà proporre ricorso giurisdizionale o straordinario al Presidente della Repubblica avverso il silenzio-rigetto, nonché contro il provvedimento ritenuto illegittimo, nei rispettivi termini di decadenza.

Roma, 23/12/2020.

Avvocato Impellizzeri Valerio